DUPLICATO
Puoi richiedere il duplicato della patente di guida in due casi:
- Smarrimento, furto o distruzione. In questo caso dovrai denunciare il fatto agli organi di polizia entro 48 ore dalla constatazione. La denuncia effettuata all’estero deve essere ripresentata in Italia.
- A seguito della denuncia ti verrà rilasciato un permesso provvisorio di circolazione. Dopo il rilascio del quale, in caso di ritrovamento della patente, questa deve essere distrutta.
Il duplicato della patente ti verrà recapitato a casa (sono necessarie 3 foto formato tessera recenti e un documento di identità).
- Deterioramento della patente, il documento è considerato deteriorato quando non sono identificabili uno dei seguenti elementi:
- Numero del documento
- Dati anagrafici del titolare
- Data di scadenza
- Foto del titolare
La riclassificazione è una procedura che comporta l’emissione di una patente con categoria diversa da quella precedente a seguito di accertamento dei requisiti psico-fisici necessari per l’idoneità alla guida dei veicoli a motore e consiste nel rilascio di un duplicato della patente posseduta con l’indicazione della nuova categoria.
Può essere richiesta:
- Dal titolare (ad esempio per rinunciare alla categoria C o D se non più necessaria);
- Disposta dalla Commissione Medica Locale, quando il titolare non abbia più i requisiti richiesti per la categoria di patente posseduta, ma abbia i requisiti per ottenere la patente di categoria inferiore;
- Disposta dalla Commissione Medica Locale, a seguito riclassificazione della patente speciale in patente normale.
Documenti richiesti:
- Fotocopia integrale del documento di identità in corso di validità riportante la residenza attuale del richiedente;
- Fotocopia completa della patente + originale in visione;
- Due fotografie di cui una autenticata;
- Certificato Medico in bollo (con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dalla Commissione Medica Locale di cui all’art. 119 comma 4 del Codice della Strada (se richiesto);
- Bollettini postali (da ritirare in autoscuola e pagare in posta).
E’ possibile richiedere:
- la Conversione di una Patente Estera;
- il Rinnovo di una Patente Estera;
- Conversione di una Patente Militare.
Conversione Patente Estera
E’ possibile effettuare la conversione senza esami solo ai titolari di patente EXTRACOMUNITARIA residenti in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda. Per coloro che sono residenti in Italia da più di quattro anni, si potrà procedere alla conversione della patente extracomunitaria soltanto se il titolare accetta di sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida.
I cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato extracomunitario, se non sono residenti in Italia da più di un anno, possono guidare veicoli per i quali è valida la loro patente allegando alla stessa una traduzione integrale ed ufficiale (vedasi nota relativa alla traduzione); acquisita la residenza, potranno richiedere la conversione ( che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera ) del documento di guida rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui sussistono rapporti di reciprocità.
Le patenti di guida rilasciata da Stati appartenenti all’Unione Europea o SEE sono equiparate a patenti italiane. Il titolare di patente di guida comunitaria provvista di validità amministrativa conforme a quella stabilita all’art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE può circolare munito del proprio documento, fino alla data della scadenza; alla scadenza del periodo di validità richiede la conversione della patente estera, che ovviamente deve essere ritirata e restituita alle competenti Autorità, come di prassi.
Naturalmente la conversione può essere richiesta anche prima della scadenza della validità amministrativa della patente comunitaria. In tal caso il conducente può scegliere se attribuire alla patente italiana o il periodo di validità residuo, non presentando perciò il certificato medico relativo alla conferma di validità della categoria richiesta in conversione, ovvero se ottenere un nuovo periodo di validità, allegando quindi alla domanda il certificato medico previsto.
Il titolare di patente di guida UE o SSE acquisita la residenza anche “normale” in Italia:
– Deve convertirla dopo 2 anni dalla residenza se la patente è “senza limiti” di validità amministrativa (detta disposizione è in vigore dal 19 gennaio 2013 – Prot. n° 6946 del 26 marzo 2014 ).
– Deve convertirla prima della revisione disposta a carico del titolare.
Tuttavia i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico. Per determinare la data di scadenza della patente di guida comunitaria occorre far riferimento al giorno in cui il titolare ha acquisito la residenza in Italia calcolandone la scadenza in funzione dell’età del conducente e della categoria di patente posseduta.
Per richiedere la conversione dovrai aver conseguito la patente di guida straniera prima di aver ottenuto la residenza in Italia (nel caso del Regno del Marocco si prende a riferimento la data in cui la patente diventa permanente).
Alla consegna della patente Italiana ti verrà ritirata la patente straniera.
Cosa serve:
In consolato:
- Traduzione patente;
- Autenticità patente.
In prefettura:
- Legalizzazione della firma del console;
Documenti:
- 3 foto;
- Versamenti MCTC (che vi daremo da pagare in posta);
- Certificato anamnestico (del vostro medico di base);
- Marca da bollo 16€;
- Visita medica in sede;
- Carta d’identità;
- Codice fiscale;
- Permesso di soggiorno (se cittadini non UE);
- Data prima residenza in italia.
PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA
La differenza tra Permesso Internazionale di Guida o Patente Internazionale sta essenzialmente nel nome e nella durata della validità, in base a due diverse convenzioni internazionali: nel primo caso quella del 19/09/1949 sottoscritta a Ginevra (che vale 1 anno) e nel secondo caso quella del 8/11/1968 sottoscritta a Vienna (che ha validità 3 anni).
Si tratta di un documento che “traduce” la patente nelle lingue degli stati firmatari e deve essere sempre accompagnato dalla patente italiana. E’ probabilmente superfluo sottolineare che non tutti gli Stati hanno aderito ad entrambe le convenzioni e quindi va valutato caso per caso a quale fare riferimento.
Le nostre autoscuole possono aiutarti ad ottenere entrambi i documenti di guida.
Le 2 “Patenti Internazionali” non possono essere rilasciate per un periodo superiore alla validità della patente nazionale di guida e perdono la loro validità se la patente nazionale perde, per qualsiasi titolo, la sua validità.
Non è necessario sostenere alcuna prova teorica o pratica. Nelle Autoscuole Easy Driver troverai tutta la consulenza necessaria per richiedere la Patente Internazionale in modo rapido e sicuro. Trova la più vicina!
REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA
La revisione della patente di guida consiste nella verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici e/o attitudinali richiesti per la guida.
Si tratta di accertamenti medici e/o di idoneità tecnico-pratica, disposti dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché dal Prefetto.
In particolare è richiesta la revisione quando:
- Il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale che ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del Codice della strada
- Il conducente minorenne sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del Codice della strada da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
- Si accerti la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l’idoneità alla guida
- Nel caso della verifica dei requisiti psico-fisici verrai invitato a sottoporti a visita presso la Commissione Medica Locale, generalmente entro 30 giorni.
- Nel caso di verifica dell’idoneità tecnica alla guida dovrai prenotare, presso il competente Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’esame di teoria e quello di pratica. I due esami dovranno essere effettuati nella medesima giornata.
- Hai facoltà di impugnare Il provvedimento con cui viene disposta la revisione davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. E’ ammesso anche il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.